giovedì 29 maggio 2008

GOVERNO, ARRIVANO I PRIMI RISULTATI COL D.L. 93/08

Il Governo di centro destra ha licenziato un decreto legge, datato 27 maggio 2008, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie"
Le misure, che troverete per esteso tra i commenti, riguardano anche le esenzioni dall'Ici sulla prima casa.
Buona lettura. E mi raccomando. Pubblicizzate l'operato del Governo.

1 commento:

  1. Art. 1.
    Esenzione ICI prima casa
    1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale
    sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
    504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
    soggetto passivo.
    2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
    soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
    modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con
    regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
    per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista
    dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
    3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
    dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
    legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono
    conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
    e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
    4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e
    3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e'
    rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal
    comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
    introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.
    244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero
    dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a
    quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di
    Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro
    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
    criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il
    Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.
    Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle
    regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di
    Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati
    enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni
    compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e
    delle relative norme di attuazione.
    5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3,
    comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come
    determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007,
    n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al
    medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime
    finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
    6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007
    sono abrogati.
    7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
    definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in
    funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il
    potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
    tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
    di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono
    fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
    all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
    successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b),
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
    nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia'
    previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato
    dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei
    termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle
    leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    agosto 2000, n. 267.
    Art. 2.
    Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro
    1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel
    periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una
    imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
    delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il
    limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a
    livello aziendale:
    a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto
    legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
    b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni
    rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo
    suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo
    parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente
    provvedimento;
    c) in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed
    efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e
    redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa.
    2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e
    della determinazione della situazione economica equivalente alla
    formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo
    familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il
    computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni
    previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in
    godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
    3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se
    quest'ultimo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione
    unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto
    l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo
    anno 2007.
    4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
    contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
    disposizioni in materia di imposte dirette.
    5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
    sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al
    settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non
    superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del
    termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
    delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei
    datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
    rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti
    delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche
    il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine
    di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti
    delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
    modificazioni.
    6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
    redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e' soppressa.
    Art. 3.
    Rinegoziazione mutui per la prima casa
    1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
    bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
    entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari
    finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in
    materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
    1° settembre 1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di
    rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
    stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto
    legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati
    per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione
    principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto.
    2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate
    del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene
    applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse
    come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi
    del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato
    rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
    3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano
    di ammortamento originariamente previsto e quello risultante
    dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di
    finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base
    all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno
    spread dello 0,50.
    4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata,
    la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
    ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
    di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale
    differenza e' imputata a credito del mutuatario sul conto di
    finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio
    risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
    secondo la rata variabile originariamente prevista.
    5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di
    originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base
    di rate costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della rata
    risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla
    base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche'
    piu' favorevole al cliente.
    6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto di
    rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le
    modalita' convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di
    detto mutuo.
    7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
    del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla
    convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati,
    secondo le modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta
    di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
    presente decreto. L'accettazione della proposta e' comunicata dal
    mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi
    dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del
    mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza
    successivamente al 1° gennaio 2009.
    8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte
    e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari
    finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
    Art. 4.
    Sviluppo dei servizi di trasporto aereo
    1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai
    sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e'
    rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a
    quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da
    parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre
    2008.
    2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di
    interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
    23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.
    3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono
    utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una
    diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del
    livello minimo legale.
    4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane
    S.p.A., il debito di cui al presente articolo e' rimborsato solo dopo
    che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e
    proporzionalmente al capitale sociale.
    5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo
    da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
    comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per
    fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono
    ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al
    relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
    6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in
    ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree
    italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono
    dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso
    assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
    7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per
    l'anno 2008, si fa fronte:
    a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione
    dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione
    dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
    dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
    fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
    «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
    dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
    per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
    relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
    8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla
    contabilita' speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1,
    comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere
    l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le
    eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate
    all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella
    stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo
    ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui al'articolo 1, commi 841
    e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    Art. 5.
    Copertura finanziaria
    1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al
    presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
    2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa
    previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008,
    842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per
    l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,
    nonche' quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai
    commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1
    milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno
    2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro
    per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni
    di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per
    interventi strutturali di politica economica», di cui
    all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della
    legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro
    dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,
    da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare
    alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto
    dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono
    essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di
    ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura
    obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le
    variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono
    consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse
    stanziate per le finalita' previste dalla legge nell'ambito del
    programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo
    degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese
    correnti.
    4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
    finanze e' istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di
    euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60
    milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle
    dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
    disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
    proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
    dell'economia e delle finanze.
    5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge
    31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
    28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali
    provvedimenti attuativi.
    6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008,
    nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica»,
    programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione
    dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
    affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5
    milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611
    milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita contabilita'
    speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello
    Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173
    milioni di euro.
    7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonche' dal
    comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni
    di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della
    compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5
    milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per
    l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
    provvede:
    a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5
    milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno
    2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro
    per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262
    milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle
    disponibilita' del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi
    dei commi 6 e 8;
    b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo
    delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
    c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di
    euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate
    rivenienti dal comma 6;
    d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
    mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di
    parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate
    dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni
    di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
    riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
    iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
    programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
    ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
    delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i
    seguenti accantonamenti: (segue tabella)

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