Giovedì prossimo, 28 settembre, alle 21:00, al Museo Archeologico, affronteremo con Giuliano Zulin, Matteo Mion e tanti altri amici, il tema dell'iniziativa referendaria veneta che chiamerà al voto i nostri corregionali, il 22 ottobre, sul quesito “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?".
Visto che a Legnago - malgrado l'adesione al SI della direzione regionale del PD - la Sindaca e i suoi accoliti sostengono l'astensione, cerco - per "i miei venticinque lettori" - di sfatare, per questa occasione, i miti del giusto astensionismo.
1) Lo stato avrebbe
comunque concesso maggiore autonomia al Veneto anche senza questo referendum.
È lecito dubitarne. Infatti
Regione Veneto e Stato centrale non hanno trovato alcun accordo nemmeno
per definire il contenuto del referendum consultivo. E La legge regionale sul
referendum era stata impugnata dal
Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 67/2014 (G.U. 1ª serie
speciale n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’intera legge. Peraltro costituendosi in giudizio, la
Regione Veneto aveva richiamato i passati tentativi, rimasti senza successo, di
ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi
dell'art. 116 Cost.
2) Il referendum è
valido anche se non si raggiunge il quorum, tanto vale astenersi.
NO. La L.R.V. n. 15/2014, all’articolo 2 prevede che il Presidente della Giunta regionale possa
proporre al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre
con lo Stato e possa presentare un disegno di legge statale contenenti percorsi
e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia
per la Regione del Veneto solo “Se alla consultazione partecipa la maggioranza
degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi”.
3) Il quesito è
incostituzionale.
NO. Il quesito referendario ripete testualmente
l’espressione usata nell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
4) In realtà le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che potranno essere
attribuite alla Regione Veneto sono quisquilie
NO. Le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”
su cui gli elettori sono chiamati ad esprimersi possono riguardare solo le materie
di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace, n) e s);
117 co. 3 Cost.:
-
rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni;
-
commercio con l'estero;
-
tutela e sicurezza del lavoro;
-
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
-
professioni;
-
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi;
-
tutela della salute;
-
alimentazione;
-
ordinamento sportivo;
-
protezione civile;
-
governo del territorio;
-
porti e aeroporti civili;
-
grandi reti di trasporto e di navigazione;
-
ordinamento della comunicazione;
-
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia;
-
previdenza complementare e integrativa;
-
coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario;
-
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale;
-
enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale.
Su queste materie, in ogni caso, lo Stato avrà riservata la
determinazione dei principi fondamentali.
117 co. 2 Cost:
-
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; limitatamente all’organizzazione
della giustizia di pace;
-
n) norme generali sull'istruzione;
-
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali;
In ogni caso andranno sentiti gli enti locali sulla bozza di
intesa che Stato e Regione presenteranno alle Camere.
5) La Corte
Costituzionale ha detto che il referendum è inutile.
No. La Consulta con la sentenza 118/2015 ha affermato che “non
v'è dubbio che le questioni di interesse della comunità regionale, su cui la
Regione può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio
tramite referendum consultivo, possono riguardare anche ambiti che superano i
confini delle materie e del territorio regionale, fino a intrecciarsi con la
dimensione nazionale”.
La Corte ha pure evidenziato che la successiva iniziativa
regionale per ottenere dallo Stato la legge per una maggiore autonomia, pur
essendo indipendente dal referendum potrà essere politicamente condizionata dal
suo esito.
6) Il Governo Renzi non aveva paura di questo referendum.
Si, invece. Al punto da sostenere col suo ricorso alla Corte
Costituzionale che il referendum avrebbe rappresentato “un mezzo di pressione
sull'attività legislativa del Parlamento”.
Ed è proprio questo che i veneti che andranno a votare SI, desiderano!
7) È in pericolo l’unità
della Repubblica italiana?
No, l'unità della Repubblica è uno di quegli elementi così
essenziali dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al
potere di revisione costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988): "La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali"
(art. 5 Cost.).
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