venerdì 29 aprile 2011

Il Rendiconto. curiosità

A lei a sua volta diceva il grande Ettore dall'elmo ondeggiante: «Preme certo anche a me tutto questo, donna; ma provo
tremenda vergogna di fronte a troiani e troiane dai pepli fluenti, se come un vile m'imbosco al riparo della guerra;
ne cosi mi detta il mio cuore, perche imparai ad essere prode sempre e fra i troiani a battendomi in prima fila,
per fare onore alla splendida gloria del padre mio e di me stesso.





La mancata approvazione del rendiconto nel termine di legge rappresenta, ad avviso della Corte dei conti, un comportamento difforme da una sana gestione finanziaria. Occorre sottolineare che, mentre per la mancata approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione, è previsto, ai sensi dell'art. 141, lett. c) Tuel 267/2000, lo scioglimento dell'organo consiliare, una tale sanzione non è espressamente disciplinata nel caso di mancata approvazione del rendiconto, anche se al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, costituendo requisito indefettibile ed obbligatorio per la stessa legittimità del bilancio.

Gli enti che non approvano il rendiconto entro il 30 aprile non possono applicare l'eventuale avanzo di amministrazione, dal momento che il risultato contabile di amministrazione deve essere accertato con l'approvazione del rendiconto (art. 186 Tuel). La mancata approvazione del rendiconto limita anche la possibilità per l'ente di ricorrere all'indebitamento.

Inoltre l'art. 161, comma 3, Tuel, prevede che in caso di inadempimento nella presentazione di un certificato è sospesa l'ultima rata dei trasferimenti erariali spettanti all'ente.

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