giovedì 26 marzo 2020

Il nuovo decreto legge n. 19 del 25/03/20 in pillole


Novità da Palazzo Chigi:
entra in vigore oggi, 26 marzo, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19.
Il testo si compone di sei articoli.
L’art.1, la copertura normativa per i prossimi decreti.
Col primo articolo, nell’ottica di offrire copertura a futuri DPCM e ordinanze ministeriali, si precisa che le misure limitative alla circolazione e le altre varie chiusure / sospensioni di attività che già conosciamo potranno trovare applicazione per periodi predeterminati di un mese ciascuno fino al 31 luglio, con possibilità di reiterazione e modificazioni con maggior o minor forza restrittiva delle liber
tà individuali – anche con differenze territoriali - in proporzione all’andamento epidemiologico.
I Prefetti, in raccordo informale con le parti sociali interessate, potranno imporre, per tutta la durata dell’emergenza, lo svolgimento delle attività non sospese – e che evidentemente avessero deciso autonomamente di chiudere - ove ciò risulti assolutamente necessario in ragione della pubblica utilità.
L’art. 2, le modalità di adozione dei nuovi provvedimenti e l’ultrattività dei precedenti.
Il secondo articolo specifica che le misure restrittive verranno adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; detta inoltre le forme di raccordo con altri ministeri o rappresentanti locali (regionali o delle province autonome) che potranno essi stessi proporre l’adozione di DPCM, volendo evidentemente limitare il “protagonismo sparso” degli enti locali.
Nei casi di estrema necessità e urgenza anziché procedere con un DPCM, lo stesso Ministro per la Salute potrà adottare le medesime misure ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
E i vecchi decreti e le vecchie ordinanze? Avranno vita breve, ancora dieci giorni, ma per questo lasco di tempo i loro effetti sono salvi (sempre che in questo periodo non venga emanato un DPCM).
Probabilmente in ragione delle polemiche politiche, i nuovi provvedimenti verranno comunicati alle Camere il giorno dopo la loro pubblicazione, con onere per il Presidente Conte o per un suo ministro delegato, di riferire al Parlamento ogni quindici giorni.
L’art. 3, un freno al protagonismo di Sindaci e Presidenti regionali.
Il terzo articolo si occupa delle misure assunte dalle regioni e dai Sindaci.
Non è stata esclusa tout court la possibilità per le regioni di intervenire con provvedimenti ulteriormente restrittivi, ma solo per aggravi di specifici rischi nel loro territorio e sino all’adozione dei nuovi DPCM ma solo nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
Anche i Sindaci potranno continuare ad emanare ordinanze contingibili e urgenti, ma queste avranno da ritenersi inefficaci se contrastanti o eccedenti i limiti delle misure statali.
L’art. 4, dall’ammenda alla sanzione amministrativa retroattiva e possibile utilizzo dell’esercito.
L’art. 4 segna la svolta in materia di sanzioni e controlli: “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento” sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Escluso, dunque, che d’ora in poi, anche con riferimento alle attuali disposizioni restrittive, in caso di violazione, si applichino le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale. Peraltro la penalità sarà aumentata fino ad un terzo se l’infrazione verrà commessa con l’uso di un veicolo. Via libera in tal senso alla retroattività. Tuttavia per le violazioni già commesse si applicheranno le sanzioni nella misura minima ridotta alla metà.
Per chi dovesse tenere aperto un esercizio con attività sospesa si applicherà inoltre la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Col passaggio dalla misura penale a quella amministrativa cambierà ovviamente il soggetto che deve accertare la sussistenza della violazione: in caso di violazione di una norma contenuta in un atto governativo, vi provvederà il Prefetto; per i provvedimenti di governatori e sindaci la competenza sarà rispettivamente della regione e del comune.
Per l’avvio del procedimento di contestazione delle presunte violazioni e per i ricorsi, giusto il disposto dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non si computano i termini sino al 15 aprile.
Prefetti, Sindaci e autorità regionale potranno cautelarmente disporre, quindi in via provvisoria, la chiusura dell’esercizio per non più di 5 giorni, termine da scomputarsi dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata.
In caso di reiterazione della medesima violazione, la sanzione amministrativa sarà raddoppiata, quella accessoria applicata nella misura massima.
Specifiche misure, poi per chi non rispetta la quarantena in forza di riscontri positivi al virus: se il fatto non costituisce violazione dell'articolo 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, scatterà la sanzione prevista dall'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, ovvero con l'arresto fino a sei mesi e con salatissima ammenda (se il fatto venisse commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena verrebbe aumentata).
Per quanto di limitata utilità (ricordiamo che per gli atti non urgenti l’attività dei Tribunali è stata sospesa fino al 15 aprile) il nuovo testo normativo disciplina - ai sensi degli artt. 101 e 102 del Decreto legislativo del 30/12/1999 N. 507 - il caso in cui i procedimenti penali per l violazioni in parola siano stati definiti con sentenza di condanna o decreto irrevocabili: il giudice dell'esecuzione dovrà revocare la sentenza o il decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato; in ogni caso l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni, disporrà la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi (salvo che il reato risulti prescritto – impossibile - o estinto per altra causa – la morte della persona interessata - alla medesima data).
Possibile utilizzo dell’esercito.
Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, potrà assicurare l'esecuzione delle misure avvalendosi anche delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
Quindi i militari impiegati a tal fine, con provvedimento prefettizio saranno qualificati come agenti di pubblica sicurezza.
Artt. 5 e 6, abrogazioni ed entrata in vigore del nuovo decreto
Quanto alle disposizioni finali, l’art. 5 espressamente abroga il precedente decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.
Il comma 6 bis dell’art. 3 è di attuale importanza per quanto attiene ai contratti, giacché sancisce la non imputabilità della mancata sua prestazione in caso di inadempimento contrattuale dovuto al rispetto delle misure di contenimento, anche in riferimento all’applicazione di eventuali decadenze o penali.
L’art. 4 del vecchio decreto, invece, quantificava le disposizioni finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria.
È stato altresì abrogato – perché il contenuto della norma è stato ampiamente richiamato dal nuovo decreto legge - il disposto dell'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che vietava ordinanze sindacali o le dichiarava inefficaci, laddove queste avessero affrontato l’emergenza attraverso provvedimenti in contrasto con le misure statali.
Infine l’art. 6 dispone l’entrata in vigore del nuovo decreto legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quindi è entrato in vigore oggi, 26 marzo 2020.

martedì 17 marzo 2020

Perché la passeggiata solitaria si può fare e ci fa bene


Spezzo una lancia a favore di chi pratica una sana e moderata attività sportiva individuale all’aperto.

Capisco i divieti di assembramenti che purtroppo si erano verificati lungo le nostre ciclabili lo scorso fine settimana.
Ma una cosa sono gli assembramenti, un’altra è la passeggiata da soli, lungo strade larghe e vuote.

Ecco, mettere all’indice su Facebook le persone che praticano tale attività, quasi fossero criminali, mi pare un’assurdità per due motivi.


Il primo: il regolamento governativo DPCM 9.3.20, art. 1, n. 3 ultimo comma, autorizza l’attività fisica individuale:


“lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”.
Si tenga conto altresì che col precedente regolamento, il DPCM 8.3.20, art. 3 lett. g. (parte da non considerarsi abrogata), il Governo ha asserito quanto segue: 


  "g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;" 


Il secondo motivo è che tale attività all’aria aperta – svolta moderatamente, senza eccessivi sforzi e in totale solitudine – porta a benefici fisici e piscologici … oltre a sviluppare processi di consolidamento delle difese immunitarie, come sostengono praticamente tutti gli studi in merito.

Se correte o passeggiate soli e su strade vuote, vi potranno chiedere di sottoscrivere l'autocertificazione solo in relazione alla vostra situazione di salute (dichiarerete di non essere sottoposti alla misura della quarantena e di non essere risultati positivi al virus COVID-19).

Buona passeggiata solitaria! 



Tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto
(Paracelso)






Sull’argomento:
Dipartimento di kinesiologia e nutrizione della University of Illinois su The Guardian;
Environmental Science and Technology;
Peninsula College of Medicine and Dentistry di Plymouth;
Istituto Superiore Sanità

https://www.epicentro.iss.it/attivita_fisica/Movimento-Sport-Salute-2018