giovedì 29 maggio 2008

GOVERNO, ARRIVANO I PRIMI RISULTATI COL D.L. 93/08

Il Governo di centro destra ha licenziato un decreto legge, datato 27 maggio 2008, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle
famiglie"
Le misure, che troverete per esteso tra i commenti, riguardano anche le esenzioni dall'Ici sulla prima casa.
Buona lettura. E mi raccomando. Pubblicizzate l'operato del Governo.

1 commento:

____ ha detto...

Art. 1.
Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con
regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e
3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e'
rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal
comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a
quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il
Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.
Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle
regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati
enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni
compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come
determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al
medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime
finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007
sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in
funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il
potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia'
previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato
dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei
termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
agosto 2000, n. 267.
Art. 2.
Misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel
periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a
livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni
rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo
suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente
provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed
efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e
redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e
della determinazione della situazione economica equivalente alla
formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo
familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il
computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni
previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in
godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e' applicata dal sostituto d'imposta. Se
quest'ultimo non e' lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto
l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo
anno 2007.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 hanno natura
sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al
settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro. Trenta giorni prima del
termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti
delle disposizioni in esso contenute. Alla verifica partecipa anche
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine
di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b) e' soppressa.
Art. 3.
Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di
rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati
per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione
principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate
del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene
applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse
come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi
del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata cosi' calcolato
rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano
di ammortamento originariamente previsto e quello risultante
dall'atto di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di
finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base
all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno
spread dello 0,50.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata,
la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario, tale
differenza e' imputata a credito del mutuatario sul conto di
finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio
risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
5. L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di
originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base
di rate costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della rata
risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla
base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche'
piu' favorevole al cliente.
6. Le garanzie gia' iscritte a fronte del mutuo oggetto di
rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le
modalita' convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di
detto mutuo.
7. Le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106
del decreto legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla
convenzione di cui al comma 1 formulano ai clienti interessati,
secondo le modalita' definite nella stessa convenzione, la proposta
di rinegoziazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. L'accettazione della proposta e' comunicata dal
mutuatario alla banca o all'intermediario finanziario entro tre mesi
dalla comunicazione della proposta stessa. La rinegoziazione del
mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza
successivamente al 1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte
e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari
finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
Art. 4.
Sviluppo dei servizi di trasporto aereo
1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e'
rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a
quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre
2008.
2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione del tasso di
interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.
3. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono
utilizzati per fare fronte alle perdite che comportino una
diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del
livello minimo legale.
4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A., il debito di cui al presente articolo e' rimborsato solo dopo
che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e
proporzionalmente al capitale sociale.
5. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al
comma 1, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per
fare fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono
ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al
relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
6. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in
ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree
italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono
dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso
assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
7. All'onere derivante dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2008, si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
8. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla
contabilita' speciale 1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, per concedere
l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le
eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 5, vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella
stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo
ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui al'articolo 1, commi 841
e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al
presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa
previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008,
842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per
l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,
nonche' quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai
commi 9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1
milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno
2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro
per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per
interventi strutturali di politica economica», di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della
legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare
alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono
essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di
ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le
variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono
consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse
stanziate per le finalita' previste dalla legge nell'ambito del
programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60
milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a reintegro delle
dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali
provvedimenti attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno 2008,
nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e logistica»,
programma «Sistemi stradali e autostradali», in attuazione
dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5
milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota pari a 611
milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e nell'anno 2010 per 173
milioni di euro.
7. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, nonche' dal
comma 4 del presente articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni
di euro che aumentano a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della
compensazione in termini di indebitamento netto, pari a 2.201,5
milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1.760 milioni di euro per
l'anno 2010 e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
provvede:
a) quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5
milioni di euro per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno
2010, a 311 milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro
per l'anno 2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi
dei commi 6 e 8;
b) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di
euro per l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate
rivenienti dal comma 6;
d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,
mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli stanziamenti di
parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i
seguenti accantonamenti: (segue tabella)