mercoledì 16 maggio 2018

Tutte le balle dei “responsabili” svenduti al PD. Puntata 2: Il Commissario straordinario come blocco al piano degli interventi e alla farmacia di Terranegra. FALSO

Marconi con Raganà



Marconi contro Raganà
Tra le tante balle assurde offerte per giustificare l’insano triangolo politico tra PD – M5S e scilipotiani (Gardinale e Raganà) spicca per fantasia e presa sul pubblico (per i fondelli, ça va sans dire), quella del blocco delle attività di straordinaria amministrazione in caso di scioglimento del consiglio comunale e di timone assegnato al commissario del Prefetto.
Infatti, quest’ultimo, quale organo straordinario preposto alla gestione, ha tutti i poteri spettanti agli organi comunali disciolti (Sindaco, Giunta, Consiglio comunale; basti pensare che a Legnago, durante il commissariamento tra il 98 e il 99 partì il primo stralcio del restyling del macello comunale ottocentesco che oggi ospita alpini e croce verde).
E nell’esercizio di tali poteri il commissario può adottare ogni provvedimento ritenuto non solo necessario ma anche utile, compresa l’adozione del piano degli interventi in relazione al Pat e relative varianti, compresa la revisione della pianta organica delle farmacie.
Ciò senza convocare un consiglio comunale che ormai è ridotto ad una commedia degli equivoci.
Quindi, non è vero – se avevate qualche dubbio – che Gardinale, Raganà e Castelletto, tengano in piedi l’amministrazione per l’interesse pubblico generale. Semmai, invece – qualora si scartasse l’ipotesi di un loro abbaglio politico – amministrativo - per particolari interessi politici non ancora chiari.


I riferimenti normativi: Costituzione, art. 120; T.u.e.l., art. 141;
I riferimenti giurisprudenziali:

T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 10/02/2017, n. 59
I poteri del Commissario straordinario, nominato ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali), si estendono a tutti gli atti di gestione dell’ente, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

T.A.R. Sardegna Sez. I, 15/03/2014, n. 215
La giunta comunale è competente alla adozione della proposta di revisione della pianta organica delle farmacie, infatti, la giunta ha competenza residuale per gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Presidente della Provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti. Tale competenza della giunta ha carattere generale e si estende anche alle ipotesi in cui norme anteriori prevedevano, in modo espresso, la competenza consiliare, essendo esse mera espressione dell'opposto principio, prima vigente, della generalità e residualità della competenza consiliare e della specialità e tipicità di quella giuntale. Che la competenza ad adottare gli atti di revisione della pianta organica delle farmacie (anche alla luce della nuova L. n. 27/2012) spetti alla giunta comunale non è quindi revocabile in dubbio. Altrettanto pacifico, naturalmente è che, se il Comune è commissariato, tali atti debbano essere adottati dal Commissario straordinario.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Campania - Napoli: I Sezione, 7 ottobre 2004, n. 13585: Il commissario prefettizio, quale organo straordinario preposto alla gestione , ha tutti i poteri spettanti agli organi comunali disciolti. Nell’esercizio di tali poteri il commissario può adottare ogni provvedimento ritenuto non solo necessario ma solo utile, compresa l’adozione di una variante al piano regolatore generale. 

1 commento:

Anonimo ha detto...

evidentemente l'ambizione politica di L.G (con appoggio de l'atro L.G.) non conosce limiti,anche a costo di salvare la giunta pur essendo (stati) in opposizione...

resto basito.

P.G.